Il giudice è sempre tenuto ad ascoltare il minore prima di mandarlo in comunità e in generale quando la decisione sul collocamento cambia radicalmente le abitudini di vita del giovane. L’ascolto del minore che abbia compiuto dodici anni o che, pur essendo infradodicenne, sia ritenuto capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo. La sua omissione, senza specifica motivazione che ne indichi la superfluità o il danno per il minore, determina un vizio della sentenza per error in procedendo, censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.
Cass. civile ordinanza n. 2981 del 6/2/2025
altalex.com