Accolta la domanda della madre di due minori che intendeva determinare le modalità di frequentazione e gestione dei figli dopo il divorzio dal padre degli stessi. Vivendo i genitori in due paesi membri Ue si poneva la questione di quale giudice dovesse essere competente a gestire quanto alla domanda di modifica del diritto di visita. Le SS UU stabiliscono che va fatta applicazione dell’art. 8, par. 1, del regolamento CE n. 2201 del 2003, ai cui sensi “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi”. Le SSUU della Cassazione determinano così il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di assegno di mantenimento per i minori e sulle modalità di frequentazione, dato che gli stessi risiedevano già in Germania da oltre tre mesi al momento della domanda della madre
Cass. SSUU del 27 novembre 2018 n. 3065