Se uno dei coniugi non si costituisce nel giudizio di separazione o cessazione degli effetti civili del matrimonio, occorre disporre, ex art. 213 c.p.c. e 473 bis.2 cpc, richieste di informazioni all’I.N.P.S. in merito alla sua posizione lavorativa e acquisire, altresì, informazioni presso l’Agenzia delle Entrate per verificare se egli sia titolare di redditi da lavoro o di altra natura.
Trib. Pavia ord. 2 gennaio 2024
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