Sussiste il reato di cui all’art. 591 c.p. ove gli incapaci (nel caso di specie un anziano di 95 anni coniugato con una giovane badante) di cui l’imputato abbia la custodia, o di cui debba avere cura, siano lasciati in balia di sè stessi. A nulla rileva, infatti, che non si tratti di abbandono materiale assoluto, ma solo temporaneo. L’elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori o incapaci è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia), gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto passivo
Tribunale di Ascoli Piceno, Sent. 1 luglio 2021