In caso di separazione o divorzio, ai fini del riconoscimento di un assegno di mantenimento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi con un genitore che se ne fa carico, e la cui condizione giuridica è equiparata, sotto tale profilo, a quella dei figli minori dall’articolo 337-septies c.c., il giudice deve accertare se il figlio che richieda la contribuzione sia portatore di un handicap grave ex l. 104/1992, art.3, comma 3, ossia se la minorazione, singola o plurima, della quale il medesimo sia portatore, abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all’età, “in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”, essendo, in caso contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile, non a quella a quella dei minori, bensì allo status giuridico dei figli maggiorenni.
Trib. Rovigo, sentenza 20 luglio 2023 n. 666
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