La situazione di abbandono è configurabile non solo nei casi di materiale abbandono del minore e di rifiuto intenzionale e irrevocabile dell’adempimento dei doveri genitoriali, anche in una situazione di fatto obiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il non transitorio difetto di quell’assistenza materiale e morale necessaria a tal fine.
Lo stato di abbandono dei minori non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura di loro, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro ed i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti, non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalità.
Cass. Civ., Sez. I, ord. 6 febbraio 2025 n. 2948
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