In tema di doveri economici verso i figli, il provvedimento del Tribunale dei Minorenni di allontanamento dalla casa familiare e di collocamento in comunità di un minore, accompagnato o meno dalla sospensione della potestà genitoriale, non fa venir meno l’obbligo dei genitori di provvedere al suo mantenimento – nella specie consistente nel rimborso all’ente comunale degli oneri economici sostenuti per il collocamento in comunità o in affido familiare del minore stesso – trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello “status” di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare.
Cassazione civile, sez. I, 20 Giugno 2023, n. 17578