Rientra nella responsabilità genitoriale l’onere di seguire un idoneo percorso di sostegno al suo corretto esercizio, quando il figlio mostri una evidente sofferenza emotiva. Vale sia per entrambi i genitori. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, Prima sezione, nel decreto camerale del 7 ottobre 2016 (giudice estensore Velletti).
E’ pur vero che non si possono imporre “trattamenti psicologici”, ma l’eventuale rifiuto di uno dei genitori a seguire quanto disposto dai servizi sociali come sostegno potrà essere considerata «condotta ostativa alla corretta crescita del figlio», in quanto lontana dai canoni della bigenitorialità. Il principio è centrale per rilevare come la giurisprudenza stia quotidianamente riempiendo di contenuti il concetto di responsabilità genitoriale.
Nel caso di specie la madre aveva chiesto di modificare in senso restrittivo il provvedimento della Corte d’appello sulla regolamentazione del rapporto figlio-padre, in applicazione dell’articolo 337-ter del Codice civile. Dalla relazione della Ctu non erano emerse difficoltà del minore di riferirsi né al padre né alla madre, ma gravi e diretti danni alla sua crescita: dai disegni, ad esempio, emergevano «capacità grafiche inferiori alla sua età cronologica» nonché « … rabbia, bisogno di stabilità e sensazione di vuoto, difficoltà di identificazione». C’è «l’immagine di un bambino lacerato dalla conflittualità esistente tra i due genitori, i quali vivono il proprio ruolo in modo competitivo e soprattutto fanno passare le comunicazioni (tra loro ndr) attraverso il figlio medesimo, secondo quindi una evidente simmetricità, sia nei conflitti che nel coinvolgimento del figlio».
Il Tribunale rigetta quindi la domanda d’affido svolta da parte di entrambi i genitori rilevando che tra loro grande conflittualità senza che nessuno si rendesse conto che ciò induceva nel figlio adultizzazione, conflitto di lealtà ed autorepressione. Ossia una vera e propria sofferenza emotiva.
Ciò posto, ritenuti inadeguati entrambi i genitori il Tribunale dispone con precisione, le modalità di esercizio del diritto del figlio a «mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori» (articolo 337-ter del Codice civile) regolando le alternanze della vita settimanale, dei week end, della settimana bianca, delle vacanze natalizie, pasquali ed estive.
Il Tribunale ha poi disposto come sia onere di entrambi i genitori quello di seguire il percorso di sostegno che verrà suggerito dai servizi sociali, disponendo che questi ultimi debbono «vigilare sulle condotte dei genitori» segnalando poi alla Procura presso il Tribunale per i minorenni quelle condotte che siano contrarie all’interesse del minore rispetto alle disposizioni impartite.