Il PM minorile ha presentato ricorso per la limitazione della responsabilità genitoriale a causa della pericolosità della condotta posta in essere da una quattordicenne in relazione all’uso anomalo dei mezzi di comunicazione telematica.La minore, infatti, aveva inviato tramite un’applicazione di messaggistica alcune immagini che la ritraevano in intimità al fidanzato, il quale a sua volta le aveva trasmesse ad altre utenze telefoniche causandole uno stato di ansia e angoscia.
Deve ritenersi, secondo il Tribunale che gli obblighi inerenti la responsabilità genitoriale impongano il dovere di impartire al minore una adeguata educazione e di svolgere un’attività di vigilanza relativamente all’utilizzo dei mezzi di comunicazione al fine di evitare che i minori stessi cagionino danni a terzi o a sé o finiscano vittime dell’abuso di internet da parte di terzi. A tal proposito, la giurisprudenza di merito ha affermato che il dovere di vigilanza dei genitori deve sostanziarsi in una limitazione sia quantitativa che qualitativa dell’accesso al web in modo da evitare che «quel potente mezzo fortemente relazionale e divulgativo possa essere utilizzato in modo non adeguato da parte dei minori» Nel caso di specie, accertato il carattere pregiudizievole della condotta della minore, il Tribunale rileva che i genitori hanno manifestato consapevolezza in relazione all’anomalo comportamento della figlia e le relazioni di Servizi sociali e Consultorio familiare hanno dato un esito positivo in merito al percorso di sostegno alla minore, stante il rapporto di dialogo tra la ragazza e i genitori e l’attenzione mostrata da questi ultimi nell’adempimento della funzione educativa e di controllo.
Pertanto, il Tribunale per i minorenni dichiara di non doversi provvedere oltre in relazione alla minore.
Trib. per i Minorenni di Caltanissetta 16 luglio 2018