Deve ritenersi ammissibile, in casi specifici (a titolo esemplificativo: esistenza di un conflitto di interessi tra beneficiario e amministratore, necessità di specifiche e differenziate competenze), la nomina di entrambi i genitori quali co-amministratori di sostegno, con poteri tra loro differenziati.
Tribunale Ravenna, decreto 6 marzo 2020.