L’art. 337 ter c.c. stabilisce che, in ordine ai provvedimenti riguardanti i figli, il giudice debba valutare prioritariamente la possibilità che gli stessi restino affidati ad entrambi i genitori; difatti, ex art. 337 quater c.c., il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, solamente quando ritenga che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. Alla regola dell’affidamento condiviso, quindi, può derogarsi solamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore. (Nella fattispecie, la CTU espletata nel corso della fase presidenziale del giudizio aveva rilevato gravi criticità in ordine alle capacità genitoriali del padre che tuttavia, ha nel tempo recuperato il rapporto con il figlio).
Corte d’Appello di Firenze, sent. 14 gennaio 2022