Il diritto del genitore di trasferire altrove la propria sede domiciliare e familiare non è suscettibile di essere valutato negativamente, se non quando se ne ponga l’assoluta necessità ai fini della tutela del superiore interesse del minore, ovvero quando il mutamento della residenza del minore sia concretamente e comprovatamente incompatibile con le esigenze fondamentali personali di quest’ultimo.
La decisione di trasferirsi del genitore collocatario non comporta la perdita per il solo fatto di trasferire la residenza lontano da quella dell’altro genitore, dell’idoneità di essere collocatario dei figli minori. Il giudice dovrà valutare se sia più funzionale al preminente interesse dei minori il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori, per quanto ciò possa incidere negativamente sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario.
Tribunale di Bologna, ordinanza 8 gennaio 2024
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