Il mantenimento per il figlio è un diritto “indisponibile”, rispetto al quale quindi non ha effetto la rinuncia, perciò solo il giudice può valutare se revocare o meno l’assegno.
Quindi, il genitore collocatario che percepisce l’assegno non può rinunciarvi poiché gli unici titolari del diritto all’assegno sono i figli, anche se il versamento viene effettuato nelle mani del primo.
Cass. civile ordinanza n. 5777/2022