L’autorizzazione alla permanenza del genitore irregolare sul territorio nazionale, concessa dal Tribunale per i Minorenni ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione), tutela, da un lato, il diritto del minore a ricevere l’assistenza e la cura da parte del proprio familiare in Italia e, dall’altro, il diritto del familiare a prestare assistenza al minore, in ragione della tutela di quel particolare bene della vita costituito dall’unità della famiglia e dal reciproco sostegno tra i suoi membri. La posizione del familiare è subordinata a quella del minore, titolare di un interesse che costituisce l’oggetto primario della tutela apprestata dalla disposizione normativa in esame
Corte d’Appello Salerno 15 gennaio 2019