Il coniuge può adottare ex art. 44, comma 1, lett. b, l. 4 maggio 1983, n. 184, il figlio biologico minorenne dell’altro da cui, dopo aver convissuto per anni e dopo aver contratto matrimonio, si è poi separato, posto che la separazione non comporta la cessazione del rapporto di coniugio.
Nel caso di specie il padre intenzionale pur non essendo il padre biologico del minore, era stato accanto alla compagna durante la gravidanza, si sposavano, insieme assumevano il ruolo genitoriale fino alla intervenuta separazione; anche successivamente il coinvolgimento dell’uomo nella vita del minore restava stabile e costante, e la madre stessa ne riconosceva l’importanza favorendone la conservazione.
Trib. Minorenni Trento sentenza 11 giugno 2024