In tema di affido condiviso, ove il genitore collocatario di un minore abbia la necessità di trasferire, per ragioni lavorative, la residenza propria e del figlio in altro luogo, il giudice non è chiamato a decidere se il genitore possa mutare la sua residenza (libera e non coercibile espressione di diritti di rango costituzionale), ma può impedire il trasferimento del minore. A tal fine egli deve rivalutare la situazione relativa all’affidamento, collocandola nel nuovo stato di fatto e, quindi, stabilire se corrisponda maggiormente all’interesse del minore seguire un genitore nel nuovo luogo di residenza o, mutato l’affidamento, restare con l’altro nel luogo precedente.
Tribunale di Brescia, decreto 14 luglio 2022