Perde l’affidamento condiviso il genitore del tutto indifferente alle esigenze, sia morali che materiali, del figlio minore, che sia anche assente ingiustificato al processo per l’affidamento, che ha ad oggetto anche gli interessi della prole, palesando così una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso il figlio.
Trib. Bologna sent. n. 1935 del 1 luglio 2024
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