Sussiste lo stato di abbandono di un minore in tenera età, con conseguente pronuncia di adottabilità, i cui genitori siano stati condannati a lunga pena detentiva, in mancanza di altri stretti congiunti idonei cui affidarlo. Lo stato di abbandono del minore non può essere escluso dallo stato di detenzione al quale il genitore sia temporaneamente assoggettato, trattandosi di circostanza che, in quanto imputabile alla condotta criminosa del genitore stesso, non integra gli estremi della causa di forza maggiore di carattere transitorio idonea a giustificare la mancata assistenza, dovendosi dare comunque rilievo, per escludere la dichiarazione dello stato di adottabilità, al fatto che il genitore, nonostante la detenzione, si sia preoccupato di assicurare al minore l’assistenza morale e materiale, affidandolo a parenti in grado di prendersene cura
Cass. Civ., Sez. I, ord. 27 ottobre 2021 n. 30400