Il padre per un lungo periodo è rimasto assente dalla vita della prole, non versa l’integrale contributo stabilito nell’ordinanza presidenziale e non ha mai risposto alle chiamate dei servizi sociali, in tal modo non consentendo agli operatori di valutare la sua adeguatezza genitoriale. Tale condotta, pur non costituendo abbandono morale e materiale della prole, è tuttavia pregiudizievole per l’interesse dei bambini. Non può per il momento essere disposto l’affido esclusivo dei bambini alla madre, attesa la parzialità della valutazione a oggi compiuta dai servizi sociali, ma deve essere previsto che la madre possa adottare autonomamente le decisioni relative ai figli in materia scolastica e medica e possa provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (rilascio carta d’identità valida per l’espatrio, ecc.).
Trib. Bologna ordinanza 23 giugno 2020