Anche l’assegno di mantenimento in sede di separazione non ha la funzione di ripristinare il tenore di vita goduto dal coniuge in costanza di matrimonio, quanto quella di assicurare un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. In questo senso, si è dunque affermato che la misura dell’assegno di mantenimento sia funzionale al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.In definitiva, l’assegno di mantenimento reso in sede di separazione personale, analogamente a quanto accade in sede di divorzio, ha funzione assistenziale, dovendo garantire il minimo necessario per vivere al coniuge sprovvisto di mezzi adeguati alla sussistenza, nonché una funzione compensativa, volta a riconoscere al coniuge economicamente più debole gli apporti dallo stesso eseguiti alla costituzione del patrimonio familiare e di quello personale dell’altro coniuge.
Tribunale Tivoli, sentenza 16 marzo 2022, n. 414
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