In funzione della natura assistenziale e compensativo- perequativa dell’assegno divorzile – che discende dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà – il riconoscimento dell’assegno post-coniugale deve volgere a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento, in concreto, di un livello reddituale commisurato al contributo fornito alla realizzazione della vita familiare, tenuto conto delle aspettative professionali sacrificate. In particolare, il giudizio volto all’attribuzione dell’assegno dovrà essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, valutato il contributo fornito alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale dei singoli coniugi, considerati la durata del matrimonio e l’età dell’avente diritto
Cass. civ. sez. I, 15 marzo 2019, n.12021