La decisione con la quale l’autorità giudiziaria dispone l’affidamento del minore ai servizi sociali rientra nei provvedimenti convenienti per l’interesse del minore, di cui all’art. 333 c.c., in quanto diretta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c.; tale provvedimento ha natura di atto di giurisdizione non contenziosa e, anche quando non sia previsto un termine finale dell’affidamento, è privo del carattere della definitività, risultando sempre revocabile e reclamabile, secondo il disposto di cui all’art. 333, comma 2, c.c., come desumibile pure dalle previsioni generali di cui agli artt. 739 e 742 c.p.c.
Nel caso in esame, la corte d’appello aveva sospeso la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori prescrivendo loro la prosecuzione di un trattamento psicoterapeutico, affidando i figli minori ai servizi sociali e disponendo un regime semi residenziale e differenziato per entrambi, consistente nella permanenza diurna di questi presso la struttura di accoglienza indicata dai servizi sociali.
Nel dichiarare inammissibile il ricorso della madre, la Suprema Corte ha evidenziato l’insopprimibile esigenza dei due fratellini di crescere in serenità in un luogo non contaminato dalla conflittualità dei genitori
Cass. Civ., Sez. VI-1, ord. 4 ottobre 2022 n. 28676
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