L’atto dispositivo a titolo gratuito, non espressamente giustificato da una effettiva necessità di costituzione del fondo patrimoniale per adempiere ai bisogni della famiglia, pur risultando anteriore all’insorgenza dei crediti, può essere indicativo di una dolosa preordinazione dei coniugi a rendere difficoltosa la coattiva realizzazione del credito futuro e , come tale, può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 8 aprile 2022, n. 11485