Casa conferita in fondo patrimoniale: pignorabile per debiti relativi al mancato pagamento di contributi previdenziali.
Per sottrarsi all’azione esecutiva, i coniugi devono dimostrare la fonte dell’obbligazione (nel caso di specie, effetti cambiari) e il contesto in cui è sorta: cioè provare che il debito non riguarda la famiglia.
Solo in questo modo il Giudice può valutare se il fatto che ha generato l’obbligazione sia o meno estraneo ai bisogni familiari, e quindi se il bene sia salvo oppure no.
La nozione di “bisogni della famiglia” comprende non soltanto quanto indispensabile alla vita della famiglia ma anche “tutte quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi”..
L’espropriazione forzata dei beni del fondo patrimoniale è ammessa, pertanto, nei soli casi in cui le obbligazioni assunte da parte dei coniugi riguardino ed in qualche modo avvantaggino il nucleo familiare.
Così è stato chiartio dalla Cassazione con sentenza n. 2970/2013