Non può essere iscritta l’ipoteca sui beni che siano stati ricompresi in un fondo patrimoniale per i debiti fiscali contratti dal marito nell’ambito della sua attività lavorativa.
Lo afferma la Cassazione con la sentenza numero 21396/2015, depositata il 21 ottobre. L’unico criterio con il quale individuare i debiti per i quali si può procedere a esecuzione di beni conferiti in un fondo patrimoniale è la connessione tra essi e i bisogni della famiglia. A nulla rileva la natura dell’obbligazione.
Il debito non deve essere stato contratto per esigenze voluttuarie o speculative, ma solo per soddisfare le esigenze di mantenimento e sviluppo del nucleo famigliare, anche attraverso il potenziamento della capacità lavorativa del capo famiglia, ma è insufficiente limitarsi ad accertare che i debiti derivano dall’attività di quest’ultimo per poter iscrivere ipoteca sui beni conferiti in fondo patrimoniale.