Nel concetto di debiti contratti per soddisfare i “bisogni della famiglia” non rientrano tutti gli obblighi assunti da un coniuge per incrementare la ricchezza familiare, ma solo quelli «inerenti all’attività di lavoro dei coniugi» «se da tale attività la famiglia trae i mezzi di mantenimento». I beni vincolati nel fondo patrimoniale non sono suscettibili di esecuzione forzata se il debito contratto da uno dei coniugi eccede il dovere che egli ha di procurarsi il fabbisogno occorrente per adempiere al suo obbligo di contribuzione per il mantenimento della famiglia e dei figli. È il caso, ad esempio, del debito contratto per «esigenze di natura voluttuaria» o per «interessi meramente speculativi».
Cassazione civile ordinanza n. 15741/2021