Non è corretta l’affermazione secondo la quale i debiti assunti nell’esercizio dell’attività d’impresa o dell’attività professionale sono di regola contratti per soddisfare i bisogni della famiglia in maniera immediata e diretta, da cui fa discendere che sui garanti gravi l’onere di fornire la prova contraria a questa presunzione.
Qualora infatti, come nella specie si tratti di fideiussione stipulata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni di società commerciale (alla quale i coniugi erano interessati, in quanto soci), deve ritenersi che essa abbia invero la immediata e diretta funzione di garantire le obbligazioni commerciali della società, soggetto terzo rispetto al nucleo familiare. Solo mediatamente ed indirettamente le relative ricadute economiche si ripercuotono, positivamente o negativamente, sul tenore di vita familiare.
Cass. Civ., ord. 28 settembre 2023 n. 27562
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