CASO: Due coniugi, genitori di una minore, hanno costituito un fondo patrimoniale con alcuni immobili, tra cui risulta la quota di 1/3 di un appartamento ad uso abitazione, comprensivo di posto auto. Con l’atto introduttivo del procedimento, i ricorrenti hanno chiesto l’autorizzazione all’alienazione di tale immobile.
Secondo un recente orientamento della Suprema Corte, in presenza di figli minori è sempre necessaria l’autorizzazione giudiziale per gli atti dispositivi, tra cui anche lo scioglimento consensuale, del fondo patrimoniale (Cass. 17811/2014) L’istituzione di un fondo, infatti, determina un vincolo di destinazione per il soddisfacimento dei bisogni di tutta la famiglia che diventa di “interesse” anche per i figli, considerati componenti “deboli” del nucleo familiare. Ne deriva il configurarsi in capo ai minori di una posizione giuridicamente tutelata in ordine agli atti di disposizione dei beni ad esso relativi.
Inoltre, ha affermato la Cassazione, «dev’essere riconosciuta l’astratta configurabilità di uno specifico interesse dei figli ad interloquire sulle opzioni operative effettuate dai titolari del diritto di proprietà dei beni facenti parte del fondo». A tal fine risultano irrilevanti sia la natura gratuita del conferimento sia la facoltà riconosciuta ai genitori dal legislatore di derogare convenzionalmente alla generale previsione del divieto di alienazione dei beni del fondo.
Dunque, secondo il Tribunale di Milano, «l’intervento del giudice è necessario per valutare l’interesse dei figli ad interloquire sulle opzioni dei genitori, ad esempio mediante audizione ex art. 336 bis c.c. oppure mediante nomina di un curatore speciale». Tali atti, però, non sono consequenziali tout court all’istanza dei coniugi di disporre del fondo ma sarà compito del giudice verificare se ne sussista in concreto la necessità, per conflitto di interessi.
Nel caso di specie, il Collegio (Trib. Milano IX sez. decr. 29.2.2016)ritiene che l’operazione negoziale risponda all’interesse preminente della prole e, pertanto, con decreto immediatamente esecutivo, autorizza la vendita della quota di 1/3 dell’appartamento.
da ilfamiliarista.it