I beni inseriti nel fondo patrimoniale sono destinati unicamente a garantire i bisogni primari della famiglia e, pertanto, non possono essere ipotecati da terzi come Equitalia, anche se per debiti dovuti ad oneri previdenziali o assicurativi.
Il Tribunale di Teramo ha così accolto il ricorso di un industriale, condannando Equitalia non solo a cancellare l’ipoteca (di circa 800 mila euro) iscritta sui beni del debitore, ma anche alle spese processuali. In particolare, l’imprenditore si era trovato a far fronte a un debito di € 450.000 vantato dall’Inps, per la mancata concessione di alcuni sgravi.
Per recuperare il credito dell’istituto di previdenza, Equitalia aveva iscritto ipoteca sulla casa familiare del contribuente e su alcuni terreni, nonostante gli stessi fossero stati – alcuni anni prima – conferiti in un fondo patrimoniale.
Con la sentenza in commento, il giudice ha posto fine a un evidente abuso dell’Agenzia di riscossione: è del tutto illegittimo, infatti, ipotecare o pignorare beni inseriti nel fondo quando il debito (da cui l’ipoteca ha causa) non è riconducibile a bisogni familiari, come nel caso di un debito per contributi previdenziali o assicurativi.
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