presupposto per accedere al Fondo di solidarietà è che il richiedente non abbia ricevuto l’assegno di separazione ex art. 156 c.c., trattandosi di misura a sostegno del “coniuge debole” e non dei figli.
La Dottrina ha sollevato dubbi in merito alla legittimità costituzionale di tale scelta in quanto esclude il genitore «astrattamente più svantaggiato», ossia quello che non gode di alcun assegno, dalla possibilità di accedere al Fondo; tuttavia, al momento, il regime giuridico in esame è eccezionale, transitorio, sperimentale e destinato a non durare nel tempo.
Pertanto, poiché nel caso di specie il credito fatto valere da parte istante origina da un assegno di mantenimento in favore dei figli ex art. 337-ter c.c. non essendo la richiedente titolare di assegno per sé, il Presidente dichiara inammissibile l’istanza.
Lo afferma il Tribunale di Milano decreto 13.4.2017