In materia di separazione e divorzio, per ottenere l’assegnazione della casa familiare è necessario non solo che i figli, minorenni o maggiorenni, siano economicamente non autosufficienti, ma anche che gli stessi convivano con il genitore richiedente, ovvero abbiano un collegamento stabile con l’abitazione. Tale legame manca nel caso in cui i figli si trasferiscano in un’altra città per gli studi universitari e facciano ritorno a casa solo durante le feste. In questo caso, infatti, non c’è convivenza ma solo mera ospitalità che non giustifica l’assegnazione della casa.
Tribunale di Nuoro sentenza n.424/2018