Nel corso di un lungo contenzioso per separazione giudiziale i rapporti si incrinano e un figlio si determina a vivere con la nonna mentre la figlia rimane con la madre nella casa coniugale, pur iniziando a frequentare l’università fuori sede. Il padre domanda la revoca dell’assegnazione della casa coniugale alla madre sulla base proprio della circostanza che la figlia non vive più costantemente a casa. La Corte di Cassazione afferma il principio che il godimento della casa coniugale è assegnato tenendo conto prioritariamente dell’interesse dei figli, anche se maggiorenni e non autosufficienti, tutelando l’ambiente in cui sono cresciuti, le consuetudini di vita e il sistema di relazioni, senza considerare la valenza economica di tale attribuzione, andando privilegiato il legame restando con la casa famigliare nonostante la frequentazione della facoltà fuori sede
Cass. civ. n. 25604/2018