“Non vi è alcuna norma nell’Ordinamento che attribuisca al figlio maggiorenne il diritto incondizionato di permanere nell’abitazione di proprietà esclusiva dei genitori, contro la loro volontà ed in forza del solo vincolo familiare».
Lo chiarisce il Tribunale di Modena con la sentenza del 1.2.2018: i genitori possono quindi richiedere al figlio convivente di liberare l’immobile occupato con il solo limite, imposto dal principio di buona fede, che sia concesso all’altra parte un termine ragionevole, commisurato alla durata del rapporto. Ciò anche nell’ipotesi in cui il figlio non sia pienamente autosufficiente poiché in tal caso troverà applicazione la norma sugli alimenti
Nel caso all’esame dei Giudici, il genitore chiedeva l’immediato rilascio dei locali occupati dal figlio 60enne non economicamente autosufficiente ritenendo che il rapporto tra le parti andasse qualificato come comodato precario. Costituitosi in giudizio, il figlio contestava la pretesa della madre sostenendo che non vi fosse stato alcun contratto di comodato e che i genitori gli avevano in realtà consentito di permanere nell’abitazione in adempimento spontaneo ad un obbligo di mantenimento o alimentare.