Il figlio ultramaggiorenne che non lavora stabilmente o che svolge un lavoro che lo renda comunque economicamente autosufficiente, adeguato alle sue competenze, non può continuare a gravare sui genitori separati per il suo mantenimento, dovendosi piuttosto attivare per chiedere i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l’obbligazione alimentare da azionarsi nell’ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso.
Cass. civile ord. 27818 del 28 ottobre 2024