Nel caso di figlia adolescente si sia trasferita a vivere stabilmente presso il padre, fermo restando l’affidamento della minore ad entrambi i genitori secondo la disciplina propria dell’affidamento condiviso, va disposta la collocazione prevalente della figlia presso la residenza paterna, con ampia libertà nella frequentazione con la madre.
Gli incontri della figlia con la madre vanno rimessi ad accordi da prendersi direttamente tra la minore e la madre, tenuto conto dei desideri ed esigenze della minore.
Corte App. Bologna sent. del 18/1/2024 n. 132
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