Il figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto da un solo genitore può chiedere, oltre all’accertamento giudiziale dello status filiationis, anche il risarcimento dei danni non patrimoniali causati dall’assenza del genitore, trattandosi di diritto garantito dagli artt. 2 e 30 Cost.; tale diritto è azionabile solo dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale che, conseguentemente, costituisce il dies a quo della decorrenza dell’ordinaria prescrizione.
Lo afferma il Tribunale di Roma con sentenza 19 maggio 2017
La sentenza del Tribunale di Roma è conforme all’orientamento prevalente in base al quale il totale disinteresse di un genitore nei confronti del figlio, con conseguente violazione del dovere di educarlo, mantenerlo ed istruirlo, si pone in contrasto con i diritti costituzionalmente previsti dagli artt. 2 e 30 Cost., legittimando – conseguentemente – la condanna al risarcimento dei danni dallo stesso subiti, con decorrenza dal momento della procreazione.
Per quanto concerne invece il termine di prescrizione per poter esercitare l’azione di risarcimento danni, l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza è nel senso di ritenere che la domanda debba essere azionata a seguito dell’accertamento della filiazione e che conseguentemente, solo da tale momento decorrerà il termine di prescrizione del diritto stesso