Il rifiuto chiaramente e ripetutamente manifestato dal figlio di incontrare il genitore costituisce una situazione particolarmente delicata e carica di sofferenza, che rende inutile, improduttivo e finanche pericoloso qualsiasi intervento coattivo ed autoritario volto a superare le scelte e i sentimenti del minore, pena la serenità della vita dello stesso e il suo sano sviluppo psicologico. Dunque, non è possibile disporre per il minore un percorso psicologico e/o di terapia personale per superare la ripulsa della figura paterna allorchè sia oramai radicata nel figlio.
L’interesse dei genitori è sempre recessivo e servente rispetto a quello
preminente del minore, atteso che il rapporto affettivo non può essere imposto stante il diritto dello
stesso al rispetto della propria vita familiare, come previsto dalle norme di legge e, in primis
dall’art. 8 della CEDU
Trib. Crotone sent. 30/10/2023