Il figlio può chiedere di cambiare il cognome eliminando quello paterno, per motivi “anaffettivi. L’assegnazione del cognome deve intendersi funzionale alla migliore costruzione dell’identità del figlio: nell’ipotesi in cui il genitore non si sia mai preoccupato del figlio dopo la separazione, ponendosi addirittura con atteggiamento arrogante, il cambio di cognome costituisce, per chi lo chiede, lo strumento per recidere un legame solo di forma, impostole per legge, che negli anni ha pesato sulla sua condizione personale, in quanto del tutto estraneo alla sua identità personale
Nel caso di specie, la ragazza aveva chiesto di assumere il cognome della madre “per onorare l’impegno e la forza con cui la figura materna ha saputo compensare un vuoto e una ferita”.
Consiglio di Stato, sentenza 19 settembre 2023, n. 8422