La giovane età del figlio, la circostanza che sia alla sua prima esperienza lavorativa, e la volontà rappresentata di riprendere gli studi universitari per reperire una diversa occupazione confacente alle sue capacità e aspirazioni sono elementi che fanno propendere nel senso di mantenere l’obbligo del genitore non convivente di contribuire al mantenimento.
Invero, per quanto il raggiungimento della maggiore età sposti in capo al figlio l’onere di tenere una condotta diligente al fine di giustificare il permanere degli obblighi di contribuzione in questione, non può non riconoscersi un certo margine di manovra al figlio da poco maggiorenne che si trova di fronte alla strada tra proseguire gli studi o fare definitivamente ingresso nel mondo del lavoro, al fine di consentire allo stesso di valutare le proprie alternative in termini professionali o di formazione.
Trib. Parma sentenza n. 514 del 5 marzo 2024