È rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito valutare la sussistenza dei presupposti per la assegnazione, e tra questi se la dimora costituisca o meno l’habitat dei figli: peraltro deve anche tenersi presente che detta valutazione va fatta caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari e che può ragionevolmente ritenersi che un giovane adulto, pur se ancora economicamente non autosufficiente, si adatti più facilmente ai cambiamenti rispetto ad un minore di età, e comunque può autonomamente decidere i suoi spostamenti. La casa familiare, una volta persa la sua caratteristica di habitat dei figli, segue il regime dato dal titolo di proprietà e quindi non è precluso, in caso di comproprietà, a ciascuno dei comunisti di farne uso.
Nel caso di specie, entrambi i figli, maggiorenni, avevano ormai perso il legame con la casa
familiare e in particolare uno dei due aveva lasciato la casa coniugale a causa del conflitto con la madre
ed era andata a vivere con il padre presso i nonni paterni; di conseguenza si è perduto quel
collegamento stabile con la casa familiare, che giustifica l’assegnazione alla donna.
Cass. Civ., Sez. I, ord. 10 giugno 2024 n. 16051
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