Nonostante non si possa dubitare che la procreazione sia essa stessa fonte di responsabilità genitoriale, la condizione di certezza rileva onde suggellare l’obbligazione di mantenimento pure all’esterno del rapporto; e quindi il diritto del genitore adempiente di ottenere il rimborso pro quota delle spese da solo sostenute per il mantenimento del figlio non incorre nell’ordinaria prescrizione decennale prima del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale
Cass. civile ordinanza 16561, sezione Prima Civile del 31-07-2020