il genitore non collocatario non può imporre al figlio minorenne di stare con lui se quest’ultimo rifiuta categoricamente ogni rapporto.
Non si possono imporre rapporti affettivi visto che, per loro natura, sono incoercibili. Il compito delle istituzioni è piuttosto quello di favorire attraverso i servizi sociali una normalizzazione dei rapporti padre-figlio.
Il genitore può rivolgersi al Giudice che dovrà disporre una consulenza tecnica sul minore per verificare le ragioni del suo diniego (se cioè dovute a motivi personali o all’influenza della madre). All’esito, in caso di totale chiusura del minore, il tribunale potrà sospendere le visite tra il genitore e il figlio, demandando ai servizi sociali il compito di monitorare la situazione e favorire la ripresa dei rapporti con il genitore.
Cass. ord. n. 11170 del 23.04.2019.