Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico (o del genitore richiedente), di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di un’opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni. Tale onere non è stato assolto nel caso di specie, in cui non vi è stata una compiuta allegazione, da parte del coniuge richiedente il contributo per i figli, in ordine alle effettive possibilità occupazionali dei figli più grandi, all’impegno speso nella ricerca di un’occupazione, anche considerato che allo loro età (33 e 28 anni) il percorso formativo è generalmente concluso in cui si afferma espressamente che la prova dell’impegno profuso nella ricerca di un’occupazione è più gravosa, man mano che l’età del figlio aumenti, in ragione del principio di autoresponsabilità).
Corte d’Appello di Catanzaro, sentenza 838, sezione Prima del 11-06-2021