la nozione di convivenza con il figlio, rilevante ai fini dell’assegnazione della casa familiari ex articolo 337 sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell’ipotesi di rarita’ dei ritorni, ancorche’ regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalita’; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorche’ non quotidiana, sia compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purche’ vi faccia ritorno appena possibile e l’effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unita’ di tempo.
Cass. civile ordinanza n. 27374/2022