Cass. civ. Sez. I, 17 maggio 2017, n. 12391
La circostanza che il figlio maggiorenne non autosufficiente vive all’estero solo nel periodo scolastico, mentre trascorre i rimanenti periodi dell’anno con la madre, costituisce pur sempre una circostanza che va tenuta in considerazione nella fissazione del contributo in suo favore. Il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l’altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio in sede giudiziaria di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest’ultimo anziché del genitore istante, non avendo egli alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere