Il figlio maggiorenne vanta il diritto al mantenimento a carico dei genitori solo se, concluso il percorso formativo scolastico, comprovi, con onere probatorio a proprio carico, di essersi adoperato per rendersi autonomo in senso economico, impegnandosi in modo attivo per reperire un’occupazione sulla base delle opportunità offerte dal mercato del lavoro, ed anche ridimensionando le proprie aspirazioni. La cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiori di età non autosufficienti deve essere incentrata su un accertamento che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa, ed alla complessiva condotta personale tenuta al raggiungimento della maggiore età da parte del giovane.
Cassazione civile, sez. I, sentenza 13 ottobre 2021, n. 27904.