In materia di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, l’obbligo del genitore cessa nel momento in cui questi ultimi raggiungono l’indipendenza economica reperendo un lavoro. Una volta raggiunta la capacità lavorativa, e quindi l’indipendenza economica, la successiva perdita dell’occupazione non comporta la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento (così le pronunce di questa Corte del 28/1/2008, n. 1761 e del 2/12/2005, n. 26259).
Lo ha affermato Cass. Civ., Sez. VI-1, ordinanza 14 marzo 2017 n. 6509