Ai fini della revoca del contributo al mantenimento in favore dei figli maggiorenni è sufficiente la dimostrazione di uno “status” di autosufficienza economica, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato ovvero che il mancato svolgimento di un’attività lavorativa dipende da un loro atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato: ne consegue che alcun nessun assegno di mantenimento può essere stabilito a carico del genitore divorziato in favore del figlio maggiorenne, di ventisette anni, il quale non ha completato il percorso di studio prescelto per sua colpa, dovendosi attribuire valore confessorio al verbale di sommarie informazioni in cui l’interessato ammette di aver abbandonato gli studi universitari e di lavorare a tempo parziale, dovendosi dunque ritenere raggiunta l’indipendenza economica in assenza di deduzioni di segno contrario.
Trib. Foggia sentenza 2430, sezione Prima del 12-10-2022