Il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne cessa trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio; tuttavia, quand’anche quando un simile lasso non sia ancora trascorso, e la condotta del ragazzo non possa reputarsi esente da colpe, non così significative da incidere sull’an del diritto al mantenimento, ciò può incidere ai fini del quantum del relativo contributo da porre a carico del padre, dovendo ritenersi il principio di autoresponsabilità parametro per stabilire non solo la sussistenza del diritto in esame ma anche la relativa misura.
Trib. Modena 22 settembre 2020