Il diritto ad ottenere l’assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente a carico del genitore separato o divorziato è da escludere quando l’interessato abbia iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicché l’eventuale perdita dell’occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell’obbligo del genitore il mantenimento, a nulla rilevando l’emergenza epidemiologica da Covid-19 che implica evidenti e incolpevoli difficoltà materiali e morali nella condizione del figlio.
Tribunale di Teramo sentenza 442, sezione Civile del 28-04-2021